Argomentario e testo dell'iniziativa

Obiettivi dell'iniziativa

L'iniziativa per un fondo climatico dà alla Svizzera gli strumenti per migliorare e mettere in pratica la protezione del clima e della biodiversità, migliorando anche in modo efficiente ed equo la sicurezza dell'approvvigionamento. Grazie al fondo per il clima, la Confederazione investirà ogni anno tra lo 0,5 e l'1% del prodotto interno lordo – ovvero tra i 4 e gli 8 miliardi di franchi – in infrastrutture moderne, sicure e compatibili con il clima per le generazioni attuali e future. E questo senza nuove imposte o tasse.

Molti proprietari immobiliari e aziende stanno già dando l'esempio. Grazie al fondo per il clima, sosterremo i loro sforzi e le misure già in atto con investimenti mirati:

Energie rinnovabili

Incoraggiamo la produzione di energia solare, idraulica ed eolica per essere autosufficienti.

Risanamento degli edifici

Sostituiamo i riscaldamenti a gasolio, che sono dannosi per il clima, con moderne pompe di calore, smettiamo di usare gas importato e miglioriamo l'efficienza energetica degli edifici.

Tecnologie rispettose del clima

L'industria riceve un aiuto per passare a processi di produzione più ecologici.

Posti di lavoro sicuri

Investiamo anche nella formazione del personale qualificato necessario e puntiamo sui nostri punti di forza: un polo di ricerca efficiente in materia di innovazione e aziende solide in tutte le regioni.

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Testo dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)»

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 103a Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un'attuazione socialmente equi delle misure.

2 La Confederazione sostiene in particolare:

  1. la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell'economia;
  2. l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;
  3. le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;
  4. i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;
  5. il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.

3 Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.

4 La legge disciplina i dettagli.

Art. 197 n. 152

15. Disposizione transitoria dell'art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa)

La Confederazione alimenta il fondo di cui all'articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all’1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l'articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.


1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.